top of page

Newsletter Novembre 2020

• È CONFERMABILE UN CREDITO DOCUMENTARIO EMESSO CON MAY ADD? di Antonio Di Meo
• LE TRUFFE INFORMATICHE A MEZZO DEL COSIDDETTO BEC (BUSINESS E-MAIL COMPRESO) di Lucia Angeli

È CONFERMABILE UN CREDITO DOCUMENTARIO EMESSO CON MAY ADD?

Sempre più spesso le banche di determinati Paesi quali, ad esempio, l’Arabia Saudita e la Cina (per citarne qualcuno) emettono crediti documentari che riportano al campo 49 - Confirmation instructiondel messaggio Swift MT 700 di emissione, la dicitura “May add” anziché “With”.

Il termine May Add sta a significare “Puoi aggiungere la conferma se così te lo richiede il beneficiario”, permettendo, così, alla banca designata (riportata nel campo 41A available with del messaggio Swift di emissione del credito), di essere messa nelle condizioni di poter aggiungere la conferma del credito documentario assumendosi, nei confronti del beneficiario dello stesso, l’impegno ad onorare o a negoziare una presentazione conforme dei documenti che le saranno presentati ad utilizzo dello stesso.

Con il “May Add”, al posto di “With”non viene meno, pertanto, la possibilità per il beneficiario del credito documentario, di ottenere la conferma dello stesso.

Sarà necessario però che, nel caso di crediti documentari emessi per accettazione (by acceptance) o per negoziazione (by negotiation) di una tratta (draft) spiccata (drawn) sulla banca emittente, il testo del messaggio Swift di emissione del credito documentario preveda espressamente quanto segue:

· che la tratta (draft) possa essere spiccata sulla banca confermante anziché sulla banca emittente;

· che la banca designata (che aggiungerà la conferma su richiesta del beneficiario), sia autorizzata dalla banca emittente a rimborsarsi (alla data di scadenza) dell’importo del credito, su presentazione conforme dei documenti, con indicazione della banca rimborsante (reimbursing bank).

di Antonio Di Meo

DI MEO International Consulting


LE TRUFFE INFORMATICHE A MEZZO DEL COSIDDETTO BEC (BUSINESS E-MAIL COMPRESO)

Abbiamo recentemente riscontrato un crescente verificarsi di truffe informatiche a danni delle aziende, perpetrate a mezzo del cosiddetto BEC (Business E-mail Compromise).

In questo genere di truffa, è comune il caso dell’azienda che riceve una e-mail da un proprio fornitore, attraverso la quale il fornitore chiede di pagare quanto dovuto per la fornitura su un nuovo IBAN, adducendo motivazioni di vario genere (verifiche antiriciclaggio sui conti generalmente utilizzati, cambio di banca, operazioni straordinarie in corso, ecc.)

L’indirizzo e-mail da cui si riceve la comunicazione è identico a quello che il fornitore abitualmente usa per comunicare con l’azienda, o comunque l’e-mail è strutturata in maniera tale da non destare dubbi circa la sua effettiva provenienza. Questo avviene grazie ad un escamotage informatico per cui il vero indirizzo mittente rimane nascosto e non altrimenti identificabile (cd. e-mail spoofing). Pertanto, è facile che, nell’operatività quotidiana, la richiesta del “falso fornitore” venga accolta e si cada nella truffa.

Il denaro pagato all’IBAN del falso fornitore (cd. money mule) viene generalmente ritirato o trasferito immediatamente dopo l’accredito, spesso ad un conto corrente situato in un paese estero, al fine di renderne più difficoltoso il tracciamento ed il recupero.

L’azienda che cada nella truffa informatica ha scarse possibilità di recuperare il denaro. Pertanto, la miglior soluzione è come sempre la prevenzione.

Di conseguenza nel caso in cui si riceva una mail da un proprio fornitore con una richiesta di pagamento urgente su un IBAN diverso da quello usato abitualmente, è raccomandabile accertarsi che la comunicazione provenga effettivamente da tale soggetto, magari cercando un contatto telefonico o personale con il titolare della e-mail per accertarne la provenienza.

di Lucia Angeli

Ceccarelli e Silvestri SRL

Società tra Avvocati

bottom of page