Newsletter marzo 2021
• CONVENZIONE DI VIENNA DEL 1980 QUALE NORMATIVA APPLICABILE AI CONTRATTI DI COMPRAVENDITA INTERNAZIONALE di Lucia Angeli - Nicolas Martuncelli
• DIFFERENZA TRA STANDBY E CREDITO DOCUMENTARIO di Antonio Di Meo
CONVENZIONE DI VIENNA DEL 1980 QUALE NORMATIVA APPLICABILE AI CONTRATTI DI COMPRAVENDITA INTERNAZIONALE
Come noto, il contratto di compravendita occupa nel commercio internazionale una posizione preminente rispetto ad altri negozi contrattuali. La diffusione di tale contratto giustifica, quindi, i notevoli sforzi che su scala mondiale sono stati profusi per armonizzarne e unificarne la relativa disciplina giuridica. La Convenzione di Vienna delle Nazioni Unite sulla Vendita Internazionale di beni mobili del 1980 (in sigla CISG), normativa di riferimento per la compravendita internazionale, costituisce il risultato emblematico di tali sforzi.
È frequente che le parti di un contratto di compravendita, riponendo fiducia nella compiutezza ed autosufficienza della CISG, si limitino ad affidare la regolamentazione del rapporto a quest’ultima.
Tuttavia, la CISG disciplina solo alcuni aspetti del rapporto di compravendita, lasciando fuori dal proprio ambito di applicazione una serie di istituti di non secondaria importanza (ad es. il passaggio della proprietà, la clausola penale, etc.). Per questo motivo, nei contratti di compravendita internazionale in cui si decide di applicare la CISG, è sempre raccomandabile indicare, in aggiunta alla scelta della CISG, quale sarà la legge nazionale applicabile in via residuale al rapporto tra le parti.
Si riporta di seguito un esempio della clausola suggerita: “Il presente contratto di compravendita è disciplinato dalla Convenzione di Vienna sulla Vendita Internazionale dei beni mobili del 1980 e, per le questioni non disciplinate dalla Convenzione, dalla legge italiana.”.
di Lucia Angeli - Nicolas Martuncelli
Ceccarelli e Silvestri SRL
Società tra Avvocati
DIFFERENZA TRA STANDBY
E CREDITO DOCUMENTARIO
Diversamente dal credito documentario, che costituisce un impegno irrevocabile della banca emittente e/o confermante (assunto nei confronti di un beneficiario) ad onorare o a negoziare una presentazione conforme dei documenti, la Standby letter of credit noncostituisce un impegno diretto della banca ma, una garanzia di pagamento che la banca rilascia al beneficiario impegnandosi ad eseguire la prestazione nel caso di inadempimento dell’ordinante.
Può essere attivata dal beneficiario solo nel caso in cui, a seguito di un inadempimento contrattuale dell’ordinante, lo stesso presenti una dichiarazione in tal senso conforme a quanto prescritto nella Standby letter of credit.
L’obbligazione a cui adempiere può riguardare il pagamento di una fornitura, la restituzione di un pagamento anticipato, la buona esecuzione di un contratto o altri impegni assunti dalla parte che richiederà alla banca il rilascio della Standby letter of credit. In altre parole, una volta che la Standby è aperta, i rapporti continuano ad essere intrattenuti direttamente tra compratore e venditore con il ricorso, per il pagamento, ad un normale bonifico bancario. Se l’accordo sul pagamento prevede, per esempio, una dilazione di 30 giorni dalla data della fattura (o del documento di trasporto), la merce può essere spedita ed il compratore la può ritirare senza attendere la consegna, da parte della sua banca, dei documenti necessari al ritiro della merce che, diversamente da quanto avviene nel credito documentario, gli vengono spediti direttamente dallo stesso venditore o dallo spedizioniere.
Alla data di scadenza del pagamento, se il debitore è inadempiente, il venditore presenta alla banca una dichiarazione di mancato pagamento secondo quanto previsto dal testo della Standbyed eventualmente, se così richiesto, copie dei documenti commerciali. Gli verrà, così, riconosciuto l’importo della fornitura. Se il debitore paga regolarmente (come si spera succeda nella maggior parte dei casi), la Standby non viene attivata e l’operazione si chiude, perciò, senza ulteriori adempimenti e contenimento dei costi dovuti alle commissioni bancarie.
di Antonio Di Meo
DI MEO International Consulting