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Newsletter Ottobre 2020

• INCOTERMS® E PASSAGGIO DI PROPRIETÀ DELLA MERCE di Antonio Di Meo
• ESPORTATORE AUTORIZZATO: LA SOLUZIONE PER EVITARE RALLENTAMENTI E CONTROLLI DOGANALI di Mattia Carbognani

INCOTERMS® E PASSAGGIO DI PROPRIETÀ DELLA MERCE

È trascorso quasi un anno dell’introduzione della nuova versione degli Incoterms® 2020 della Camera di Commercio Internazionale (ICC) eppure sono ancora tanti i dubbi e le domande circa la corretta applicazione degli stessi, la ripartizione dei costi e dei rischi tra venditore e compratore.

Si tende, inoltre, a dare per scontato l’assoggettamento del termine di resa merce a quanto stabilito dalla ICC, limitandosi ad indicare lo stesso senza assoggettarlo espressamente all’Incoterms® della ICC, e senza l'indicazione della edizione a cui si vuole fare riferimento. Ad esempio FOB Ravenna, e nonFOB Ravenna, as per Incoterms® 2020 ICC.

Risulta, invece, necessario definire, la condizione di consegna della merce in modo appropriato, assoggettandola espressamente alla regola Incoterms® cui si vuol fare riferimento, con la consapevolezza di quale sia la ripartizione delle obbligazioni contrattuali assunte tra le parti, riguardanti la merce trasportata, nonché le implicazioni concrete che la clausola di consegna adottata determina sui vari aspetti del contratto di compravendita. Questo permette di eliminare o, almeno, di ridurre le incertezze derivanti da possibili definizioni poco chiare o incomplete e da eventuali interpretazioni differenti rispetto a quanto si riteneva fosse definito nel contratto, così come, la consapevolezza che gli Incoterms® non sono leggi ma regole facoltative che, in quanto tali, non regolano il momento in cui ha luogo il trasferimento del diritto di proprietà sulla merce oggetto del contratto di compravendita. Momento questo che sarà stabilito dalla legge nazionale applicabile al contratto indipendentemente dal fatto che, in taluni casi, la legge nazionale applicabile al contratto fa coincidere tale momento con quello in cui avviene la consegna della merce o il momento in cui sono trasferiti i rischi di perdita o danneggiamento della stessa che, a seconda della regola Incoterms® adottata, può essere alla partenza o all’arrivo.

di Antonio Di Meo

DI MEO International Consulting



ESPORTATORE AUTORIZZATO: La soluzione per evitare rallentamenti e controlli doganali

Il 31 Ottobre 2020 sarà l’ultimo giorno in cui sarà possibile effettuare la pratica della “previdimazione” dei modelli EUR1 ed EUR-MED.

Da tale momento risulterà ancora possibile conferire l’origine preferenziale mediante tale modulistica ma vi sarà una buona probabilità di subire rallentamenti ed ispezioni doganali.

Per ovviare a tali inconvenienti, l’Agenzia delle Dogane invita i cedenti nazionali ad ottenere lo status di “Esportatore Autorizzato”, allo scopo di conferire autonomia nell’attestazione della “preferenzialità” in fattura, senza il bisogno dell’emissione dei modelli EUR1 ed EUR-MED.

Si tiene a ricordare che tale opportunità dovrà essere valutata da tutte le aziende che effettuano abitualmente esportazioni con un valore superiore ad euro 6000,00.

I requisiti essenziali, per l’ottenimento dello status, si riassumono nella “frequenza delle esportazioni” e nella possibilità di dimostrare all’autorità doganale la corretta gestione documentale, informatica e contabile della merce oggetto di vendita in qualsiasi momento.

Dato il periodo emergenziale, molte autorità doganali, per evitare spostamenti e contatti interpersonali, valutano il rilascio dello status di Esportatore Autorizzato non più mediante visita ispettiva presso i locali dell’azienda richiedente ma mediante una relazione comprovante i requisiti sopra menzionati.

Il rilascio di tale titolo risulterà essere, anche nei prossimi anni, indispensabile per un flusso logistico agevole e dinamico.

di Mattia Carbognani

Studio Toscano Carbognani Srl

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